La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale un terzo imparziale, il mediatore, figura diversa dal giudice, assiste le parti coinvolte in una controversia al fine di guidarle verso la risoluzione consensuale tramite accordi reciprocamente soddisfacenti.
In pratica, la mediazione propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
In Italia, la mediazione intesa come metodo di risoluzione delle controversie in cui le parti partecipano attivamente alla risoluzione del proprio conflitto con le proprie emozioni, stati d’animo, aspettative, interessi e necessità, affonda le sue radici in tempi piuttosto recenti.
Una vera e propria rivoluzione si è verificata con il D. Lgs. 17/01/2003 n. 5, col quale il legislatore aveva previsto l’eventualità di risolvere le controversie in materia societaria e bancaria mediante un tentativo stragiudiziale di conciliazione tra le parti, il cui modello organizzativo e i cui effetti erano precisamente disciplinati agli artt. 38-40.
Tutti gli interventi legislativi posti in essere fino ad oggi, si sono limitati, in ogni caso, a disciplinare i ricorsi al metodo conciliativo solo in ordine a specifiche controversie (controversie dei consumatori, contratti di subfornitura, controversie societarie, ecc.).
Solo con la Legge 18/06/2009, n. 69, art. 60, il Parlamento italiano ha conferito delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, così introducendo una normativa di carattere generale.
Tale legge costituisce, pertanto, un passo fondamentale operato dal legislatore al fine di diffondere la conciliazione quale metodo di risoluzione delle controversie, non secondario né alternativo al tradizionale metodo di gestione del sistema giustizia, ma più propriamente “parallelo” .
In tal modo, si profila un sistema pluralista di tutela dei diritti del cittadino, all’interno del quale egli può scegliere liberamente, in base al tipo di controversia che gli si presenta, tra diversi metodi di risoluzione tutti parimenti efficienti e garantiti, ma diversi nel loro fondamento, con alcune opportune riserve di giurisdizione pubblica.
In tale contesto, un rilievo particolare assume la norma della lettera n) dell’art. 60 L. 69/2009, che prevede, tra i principi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega di cui al comma 1 art. 60, L. 69/2009:
“il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della mediazione nonché di ricorrere agli organismi di mediazione”.